Il diritto alla bigenitorialità dei figli deve essere sempre garantito anche in sede di separazione o divorzio: anche qualora uno dei due genitori viva all’estero o intenda andar a vivere all’estero.

Infatti, la giurisprudenza è chiara nell’affermare che i genitori possono avere un affidamento condiviso anche se vivono in Paesi differenti e che la lontananza non sia ostativa ad un affido congiunto.

Il trasferimento del genitore all’estero in caso di separazione o divorzio deve tuttavia sempre essere posto in essere nell’interesse preminente del minore. 

Tale trasferimento, infatti, non deve ledere al minore e di riflesso al genitore non collocatario il diritto a frequentarsi reciprocamente.

Non solo, il trasferimento deve tenere altresì conto delle abitudini dei figli e del loro tessuto sociale.

Pertanto, in caso di separazione e divorzio, il genitore che chiede un trasferimento all’estero insieme ai figli deve condividere la decisione con l’altro genitore. La richiesta può trovare accoglimento solo qualora non vi sia una lesione del diritto alla bigenitorialità del minore e qualora l’allontanamento dalla residenza abituale dei figli non arrechi pregiudizio alcuno agli stessi.

In caso di accoglimento, ovviamente, le modalità di visita del genitore non collocatario dovranno essere rimodulate di conseguenza.