In caso di separazione e divorzio, la legge prevede l’obbligo in capo ai coniugi di far fronte al mantenimento del proprio figlio fino al raggiungimento dell’indipendenza economica,permettendo loro di crescere e di formarsi.

Difatti, alla luce di quanto previsto 147, 337 ter e 337 septies c.c., come in costanza di matrimonio, anche a seguito della separazione personale, i genitori sono obbligati ad educare, mantenere e assistere la prole, continuando a garantire agli stessi il medesimo tenore di vita.

Il rispetto di tale dovere da parte dei genitori assume un’importanza ancora maggiore nel momento in cui uno dei figli della coppia sia affetto da disabilità.

Difatti, se già la separazione o il divorzio dei genitori porta certamente nei figli un sentimento di smarrimento e difficoltà, ciò è amplificato nel momento in cui questi ultimi siano affetti da disabilità.

In ogni caso, non sussistono allo stato norme che espressamente codificano le ipotesi di separazione e divorzio (Corte di Cassazione: la vita prematrimoniale incide sull’assegno divorzile) con figli affetti da disabilità, differenziandole dalle altre. Ad oggi, seppur il tema sia estremamente delicato,  non vi sono leggi specifiche in tal senso.

La differenza sussiste, tuttavia, nel momento in cui il figlio della coppia, affetto da disabilità, raggiunge la maggiore età. È infatti evidente che non si potranno di certo applicare le regole ordinarie .

Spesso infatti, il figlio affetto da disabilità non è in grado di scegliere con quale genitore vivere o di raggiungere un’ indipendenza economica. I genitori saranno quindi chiamati a dover far fronte al mantenimento dello stesso

A questo proposito, in un’interessante pronuncia di merito (n. Trib. Potenza, sent. del 12.01.2016), i figli maggiorenni affetti da disabilità grave sono appunto paragonati ai figli minori (Separazione/divorzio: l’assegnazione della casa nell’interesse dei figli minori),  precisando che “il genitore con cui non convive il figlio maggiorenne portatore di handicap è tenuto a concorrere non solo al suo mantenimento, ma anche ad assolvere, in concorso con l’altro genitore, ai compiti di cura, accudimento ed assistenza..”.