L’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli in capo ai genitori (sancito sia dalla Costituzione sia dal Codice civile) non cessa con il compimento della maggiore età degli stessi, ma permane sino a quando i figli non siano divenuti economicamente autosufficienti.

Il giudice a tal fine può disporre un assegno periodico non solo in favore dei figli minorenni, ma anche in favore di quelli maggiorenni non economicamente indipendenti.

Purtroppo non è sempre chiaro e pacifico quando il genitore possa ritenersi liberato dall’obbligo provvedere al mantenimento dei propri figli in quanto,  tale onere  comprende  sia il dovere di  garantire ai figli una  educazione ed istruzione adeguata  (e quindi anche di  porre il figlio in condizioni tali da poter terminare il ciclo di studi, ove richiesto quindi anche quello universitario), sia il dovere di permettere ai figli di acquisire una propria professionalità nel campo lavorativo più affine a loro.

D’evidenza, tutto ciò non assicura  dei parametri ben definiti che consentano di ricavarne un principio assoluto che possa identificare un’età precisa in cui non deve essere più versato l’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni.

Invero, però, la giurisprudenza maggioritaria e consolidata ritiene che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne venga meno quando da un lato lo stesso abbia raggiunto un’età tale da farne presumere la sua capacità lavorativa, dall’altro quando il genitore obbligato dimostri di aver posto il figlio nelle concrete condizioni di poter essere economicamente indipendente ed autosufficiente.

E ancora, il genitore onerato può dimostrare che il mancato inserimento del figlio maggiorenne nel mondo del lavoro, dipenda esclusivamente da negligenza dello stesso.