Ogni procedimento nel quale viene valutata la posizione  di figli minori sia nati da coppia non coniugata sia nati in costanza di matrimonio deve disciplinare il loro affidamento, il collocamento presso un genitore o l’altro, l’assegnazione della casa familiare, le modalità di visita del genitore non convivente ed il loro mantenimento.

Questi punti devono essere necessariamente trattati nei procedimenti di separazione, di divorzio e nelle separazione di persone non coniugate. 

Indipendentemente dalla natura del procedimento adottato, sia esso quindi consensuale o giudiziale, devono prevedersi delle condizioni che i i genitori devono rispettare nell’interesse preminente dei figli.

Le condizioni indicate nel provvedimento (sentenza di separazione o di divorzio, decreto di omologazione del verbale di separazione o decreto) possono essere in futuro modificate o  su richiesta congiunta dei genitori stessi oppure su iniziativa di uno solo dei due se sono cambiate delle situazioni oggettive. 

In caso di separazione ed in caso di divorzio potrà essere modificato il decreto di omologazione o la sentenza definitiva se i genitori insieme o separati con l’ausilio di un avvocato depositino un ricorso per modifica del provvedimento. Tutto ciò è possibile anche in corso di causa proponendo in tal caso un reclamo alla Corte d’Appello in tempi e modi differenti da quanto sopra riferito.

E’ possible chiedere anche modifiche dei decreti che riguardano copie non coniugate .