Tenuto conto che in questo particolare periodo di emergenza per coronavirus, ci si interroga sempre di più sulla libertà di circolazione di ciascun individuo, di certo interesse può essere dare uno sguardo alla libertà di movimento nell’ambito di un contesto familiare disgregato (in caso di separaizone o divorzio) e ciò in particolare in presenza di un figlio minore. Se è vero che ciascun individuo è infatti libero di spostarsi, scegliere ove fissare la propria residenza ed individuare il luogo ove realizzare le proprie aspirazioni sociali e lavorative, ciò è diverso in presenza di un nucleo diviso per separazione o divorzio.

Capita sempre più di frequente il caso in cui un genitore separato voglia trasferirsi unitamente al figlio, anche in città notevolmente distanti da quella ove attualmente si trova, se non addirittura in una diversa Nazione.

Nell’ipotesi in cui la coppia sia divisa a causa di separazione o divorzio, sarà già stato individuato un genitore c.d. collocatario in via prevalente, ovvero quello con il quale il figlio si trova a convivere per la maggior parte del tempo e presso il quale mantiene altresì la propria residenza anagrafica. Ciò posto, qualora il genitore collocatario volesse trasferirsi unitamente al figlio, dovrebbe preliminarmente tenere in considerazione il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. 

Pertanto nei casi di trasferimenti che impongano una notevole distanza geografica, verrà attentamente valutato il rispetto del diritto di visita dell’altro genitore che non dovrà venire ad essere compromesso, o comunque non dovrà essere reso maggiormente gravoso.

Pertanto affinché il trasferimento di un genitore  unitamente al figlio possa dirsi legittimo, occorrerà valutare la motivazione della scelta: da un lato i motivi del trasferimento non potranno ridursi alla ricerca di un lavoro più redditizio, dall’altro deve poter essere ipotizzabile il rispetto di tempi di frequentazione con l’altro genitore, senza che ciò ne pregiudichi il diritto di visita.

In alcuni casi potrà essere indagata anche l’intenzione del genitore non collocatario a volersi/potersi o meno trasferire per  mantenere saldo il legame con il figlio. Tale criterio, tenendo in considerazione che ciò per varie ragioni non può dirsi sempre possibile, cederà comunque il passo alla valutazione delle conseguenze del trasferimento: riguardo al minore, alla sua stabilità e ai legami con le altre figure parentali con le quali dovrebbe poter mantenere un legame oltre al genitore.

Ciò che infatti è in gioco non è l’interesse o il vantaggio che l’adulto conseguirebbe dal trasferimento, ma piuttosto l’attenta verifica a che tale trasferimento non comprometta l’interesse del minore e non leda la stabilità ed il legame con entrambe le figure genitoriali.