Nel caso in cui uno o entrambi i genitori violino i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale, ponendo il figlio in una situazione di pregiudizio, l’autorità giudiziaria competente può emettere un provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale, disciplinati rispettivamente dagli art. 330 c.c. e 333 c.c.
I c.d. provvedimenti de potestate non hanno carattere sanzionatorio, ma hanno come unica funzionequella di tutelare il figlio che si trova in una situazione di pregiudizio. Per tale ragione, al fine dell’adozione di suddetti provvedimenti si prescinde dall’accertamento giudiziario della responsabilità del genitore inadempiente, essendo sufficiente il dato oggettivo della sussistenza di una situazione di pregiudizio per il minore.
L’art. 330 c.c. disciplina la misura della decadenza dalla responsabilità genitoriale. Tale misura può essere disposata nei casi in cui l’esercente la responsabilità genitoriale violi o trascuri i propri doveri, abusi dei propri poteri arrecando al figlio un grave pregiudizio.
Qualora la condotta del genitore non sia così grave da giustificare l’adozione di un provvedimento ex art. 330 c.c. ma sia considerata comunque capace di creare un pregiudizio al minore, il giudice può disporre la limitazione della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.)
In ogni caso il giudice, qualora lo ritenga necessario, può disporre l’allontanamento del figlio dalla casa familiare o l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Qualora venga meno la situazione di pregiudizio che ha determinato l’emissione di un provvedimento ex artt. 330 cc il giudice può reintegrare il genitore nella responsabilità genitoriale.
La violazione dei doveri genitoriali può essere integrata sia da condotte commissive sia da condotte omissive.
Il genitore destinatario di un provvedimento civilistico de potestate è comunque tenuto al mantenimento del figlio.