Il Curatore speciale del minore è colui che da voce agli interessi del minore all’interno di un procedimento che lo riguardi, a garanzia del diritto di difesa ed al contraddittorio sanciti rispettivamente dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.
La legge n. 206/2021, in vigore dal 22 giugno 2022, ha introdotto diverse novità in merito a tale figura, disciplinando per la prima volta in maniera dettagliata il ruolo del Curatore speciale del minore.
L’art. 78 c.p.c. pre riforma prevedeva unicamente che, in caso di mancanza del rappresentante del minoreo in caso di conflitto di interessitra il rappresentante ed il rappresentato, potesse essere nominato un Curatore speciale.
La riforma ha modificato l’art. 78 c.p.c. stilando un elenco tassativo di casi nei quali la nomina del Curatore è obbligatoriaa pena di nullità del procedimento.
La nomina del Curatore speciale è ora obbligatoria nei procedimenti che abbiano ad oggetto la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale.
Il Curatore speciale è parte necessaria altresì in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’ art 403 c.c. che prevedano l’intervento della Pubblica Autorità a sostegno del minore in stato di pericolo ed in caso di affidamento etero familiare del minore.
L’art. 78 c.p.c. così riscritto prevede inoltre l’obbligatorietà della presenza del Curatore in tutti i casi in cui, nel procedimento, venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore che precluda l’adeguata rappresentanza processuale del figlio da parte di entrambi i genitori.
L’ultimo caso di nomina obbligatoria introdotto dalla legge n. 206/2021è quando il Curatore speciale sia richiesto espressamente da parte del minore che abbia compiuto quattordici anni.
Il legislatore, con l’intenzione di ampliare il ricorso nella prassi alla nomina di tale figura, ha individuato un ultimo caso di nomina facoltativa, che si verifica ogniqualvolta i genitori appaiano temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessidel figlio.
La L. 206/2021ha infine previsto un’estensione dei poteri del Curatore speciale, prima solo processuali, disponendo che in sede di nomina, il Giudice possa affidare allo stesso, specifici poteri di natura sostanziale.