In tema di divorzio, la Corte di Cassazione (sez. I) con sentenza n. 12282/2024 pubblicata il 7/5/2024 ha cassato il provvedimento impugnato dall’ex marito che aveva presentato ricorso perché la Corte d’Appello pareva non aver tenuto conto che il trasferimento della ex moglie a 800 km di distanza avrebbe compromesso la regolare frequentazione dei figli.

Durante la causa di divorzio, affrontata in primo grado, la madre aveva richiesto di trasferirsi, portando con sé i figli, a 800 km di distanza dall’ex marito, sulla base di un’offerta di lavoro che la stessa aveva ricevuto.

Il Tribunale aveva accolto la richiesta di trasferimento e l’ex-marito aveva immediatamente impugnato la decisione.

La Corte d’Appello aveva rigettato l’impugnazione del marito, il quale ha successivamente presentato ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha cassato il provvedimento di divorzio della Corte d’Appello ammettendo che il trasferimento (Separazione e divorzio: trasferimento all’estero del genitore con i figli) della moglie con i minori poteva comportare una violazione al diritto alla bi-genitorialità, indipendentemente dal fatto che i minori avessero dichiarato di essere contenti di seguire la moglie.

La Suprema Corte ha infatti specificato che andava più opportunamente valutato l’impatto del trasferimento (Il trasferimento del genitore in caso di separazione/divorzio: l’interesse del minore) sulla frequentazione con l’altro genitore e sull’interesse dei figli a cambiare vita, frequentazioni e ambiente.