Con sentenza n. 28727 del 19/10/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’ammissibilità del cumulo della domanda di separazione personale e di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta.
L’art. 473 bis. n. 49 c.p.c., che prevede la possibilità per le parti nei giudizi contenziosi di proporre contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, è senza dubbio una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma Cartabia.
Tale norma tuttavia ha diviso sia la Giurisprudenza che la Dottrina, ove in molti si sono interrogati sull’ammissibilità del cumulo anche nell’ipotesi di procedimenti su domanda congiunta.
Proprio al fine di risolvere suddetto contrasto, il Tribunale di Treviso ha rimesso la questione alla Suprema Corte di Cassazione la quale si è pronunciata a favore dell’ammissibilità del cumulo della domanda di separazionee di divorzio nell’ipotesi di procedimenti su domanda congiunta.
La Cassazione, in particolare, dopo aver criticato gli argomenti posti alla base della tesi che ritiene non ammissibile il cumulo tra le due domande, ha espresso il principio di diritto secondo cui “in tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis n. 51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Alcune tra le argomentazioni che la Suprema Corte di Cassazione ha utilizzato al fine di ammettere il cumulo delle due domande sono:
– quella letterale, ove gli artt. 473 bis. n. 49 e n. 51 c.p.c. menzionano al plurale il termine “procedimenti”;
– quella sostanziale, per cui il cumulo di domanda di separazione e contestuale divorzio non si pone in contrasto con il divieto di patti prematrimoniali – vietati nel nostro ordinamento – giacché “deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulonon incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull’intero assetto delle condizioni”.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi in tal senso, ha peraltro confermato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, tra cui anche quello del Tribunale di Milano.