La separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale, non fa venir meno tra i coniugi il dovere di assistenza materiale.

Ai sensi dell’art. 156 c.c., il giudice può disporre, a favore del coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione e che non abbia “adeguati mezzi propri, un assegno di mantenimento.

In caso di addebito della separazione, il coniuge perde il diritto al mantenimento e può avanzare solo la richiesta di un assegno alimentare.

Ai fini della quantificazione dell’importo dell’assegno di mantenimento, il giudice tiene conto di alcune circostanze, tra cui anche la durata del matrimonio.

 La Corte di Cassazione aveva specificato come la brevità del matrimonio non può essere considerato un elemento sufficiente a giustificare la preclusione del diritto all’assegno di mantenimento, potendo  attribuire ad esso rilievo solo ai fine della quantificazione dell’assegno di mantenimento. (Cass. N. 166/2017; Cass. 20638/2004; Cass. 25618/2007).

Successivamente la stessa Corte, prendendo in considerazione le ipotesi di matrimoni molto brevi, ha specificato che “nell’ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come “affectio coniugalis”, non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento