Nell’ambito del procedimento che scaturisce dalla crisi della famiglia (sia esso separazione, divorzio o mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio) occorrerà stabilire il regime di affidamentodella prole, presso quale genitore sarà prevalentemente collocato il figlio/i figli, le modalità di visita con il genitore non collocatario, oltre che il contributo al mantenimento della prole, a carico del genitore non collocatario.

In primo luogo occorre tenere in considerazione che nel nostro ordinamento, il regime di affidamentocondiviso è da ritenersi la regola, che trova applicazione al momento in cui si separa la famiglia, salvo che ricorrano particolari condizioni ostative a tale regime.

Ciò posto l’affidamento condivisonon comporta automaticamente il riconoscimento di una frequentazioneparitetica con l’altro genitore.

In altre parole, al momento della divisione del nucleo, un genitore rimarrà a vivere unitamente al minore presso la casa familiare e occorrerà stabilire i tempi e le modalità con cui il genitoreuscente potrà vedere e tenere con sé il figlio. Non esiste pertanto una presunzione di automatica pariteticità dei tempi che ciascun genitore può trascorrere con il figlio.

Pertanto, nel caso in cui i genitori non trovino tra di loro un accordo in merito alle modalità di frequentazionecon il figlio, sarà il Giudice adito a dover stabilire l’assetto ritenuto conforme, sulla base di una accurata valutazione in ordine all’interesse del minore a mantenere una equilibrata relazione con entrambi i genitori.

Sul punto si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione (con ordinanza del 16 giugno 2021 n. 17222) confermando che non è possibile ipotizzare a priori una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi.

In sintesi, pur dovendo parlare di diritto alla bigenitorialità occorre considerare che tale diritto non si realizza necessariamente con la pariteticità dei tempi, ma piuttosto con la formulazione di una frequentazione genitore-figlioparametrata il più possibile alle esigenze del minore.