Gli accordi c.d. a latere sono delle pattuizioni “ che i coniugi stipulano a causa della separazione o del divorzio, senza che il loro contenuto venga trasfuso nell’omologa o nella sentenza.”( Cassazione civile sez. I, 10/07/2024, (ud. 28/06/2024, dep. 10/07/2024), n.18843)
Con tali accordi, espressione dell’autonomia negoziale, le parti, in sede di separazione e/o divorzio (Corte di Cassazione: si al cumulo separazione divorzio), possono definire sia aspetti patrimoniali che personali della vita familiare.
Si tratta di contratti che trovano la loro causa nella crisi coniugale ma che hanno un oggetto diverso da quelli propri del giudizio di separazione (Separazione per infedeltà del coniuge: la responsabilità dell’amante) o divorzio (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale).
Essendo dei veri e propri contratti, tali accordi si sottraggono alla valutazione del giudice nel giudizio di revisione (art. 9, l. 898/1970), “salvo che per la loro considerazione ai fini della determinazione delle condizioni economiche delle parti”. (Cassazione civile sez. I, 10/07/2024, (ud. 28/06/2024, dep. 10/07/2024), n.18843)
La Corte di Cassazione ha infatti specificato che, ai fini della loro modifica ex art. 9 L. 898/1970, non è necessario che tali accordi siano stati recepiti nella sentenza di divorzio. (“In sostanza, ai fini di cui all’art. 9 L. div, le allegate circostanze sopravvenute legittimanti la revisione consentono al giudice di entrare nel merito della “complessiva regolamentazione economica dei rapporti convenuta dai coniugi in sede di divorzio” a prescindere dalle modalità attuate (ricorso al Giudice o scrittura privata integrativa) per ottenerla.” Cassazione civile sez. I, 10/07/2024, (ud. 28/06/2024, dep. 10/07/2024), n.18843)