Al fine di contrastare gli episodi di violenza posti in essere in ambiente domestico, il legislatore ha previsto l’istituto dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari, ex art. 342 bis del Codice civile.

Si tratta di un procedimento civilistico, nel quale il soggetto vittimadi abusi familiari e/o violenze da parte del proprio convivente, può rivolgersi al Tribunale, affinché quest’ultimo disponga l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare, oltre che altre misure a protezione del ricorrente, come ad esempio, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Per beneficiare di un ordine di protezione contro gli abusi familiari, il soggetto vittima deve depositare un ricorso presso il Tribunale competente per il luogo della propria residenza o domicilio.

Una volta ricevuto il ricorso, il Giudice designato alla trattazione della causa, qualora ne sussistano i presupposti, può emettere un ordine di protezione a tutela della vittima di violenze, previa convocazione delle parti per un’audizione, oppure anche inaudita altera parte, ovvero senza ascolto del soggetto autore delle condotte violente.
Preme precisare che questa seconda ipotesi sussiste solamente nel caso vi siano motivi urgenti ed episodi di violenza gravi.

Ad ogni modo, l’ordine di protezione contro gli abusi familiari è un provvedimento temporaneo, il quale una volta emesso non può avere una durata superiore ad un anno a partire dal giorno dell’avvenuta emissione.
Solo qualora ne sussistano i presupposti e su istanza al Tribunale da parte della vittima di abusi familiari, il provvedimento può essere prorogato.

Contro l’ordine di protezione emesso dal Giudice si può proporre reclamo entro il termine di dieci giorni dalla notifica del decreto.