L’ adozione è un istituto giuridico che consente di stabilire un legame di filiazione tra due persone, nonostante non ci sia un legame di sangue. In Italia, l’adozione è regolata principalmente dalla legge 184 del 1983, che distingue tra diverse forme di adottabilità, a seconda della situazione in cui versa il minore.
L’adozione legittimante è la forma più comune di adozione, che implica la creazione di un nuovo legame di filiazione tra il minore e le persone adottanti. Il minore assume quindi il cognome degli adottanti, e la relazione con la famiglia di origine viene interrotta, sotto ogni aspetto. Generalmente si ricorre all’ adozione legittimante quando il minore è orfano o a fronte della decadenza di entrambi genitori biologici.
Diversa dall’adozione legittimante é l’adozione in casi particolari. Quest’ultima riguarda i minori che, pur essendo dichiarati adottabili, non si trovano in situazioni di totale abbandono. Essa è disciplinata dall’art. 44 della L. 184/83.
In ultimo, si parla di adozione internazionale quando un minore straniero viene adottato da una coppia di cittadini italiani.
In questo caso, oltre che alla l. 184/83, bisogna tenere conto anche dalle leggi internazionali, come la Convenzione dell’Aja.
Un’altra forma di adozione atipica é la c.d. adozione del maggiorenne. Tale istituto consente a una persona adulta di essere adottata da un’altra, stabilendo un legame di filiazione simile a quello tra genitori e figli. Anche questo tipo di adozione é subordinata alla presenza di alcune condizioni, come il desiderio di garantire diritti ereditari o familiari, o nel caso di rapporti affettivi consolidati. Tale forma di adozione non comporta obblighi di mantenimento, ma conferisce solo diritti successori.