Lo scioglimento del matrimonio determina in venir meno dei diritti e dei doveri derivanti dall’unione coniugale, e quindi il venir meno anche del dovere di assistenza morale e materiale.

Oggi giorno, l’assegno di divorzio non ha più come finalità quello di ricostruire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Come affermato dalla Corte di Cassazione “All’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.” (Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, (ud. 23/01/2024, dep. 27/02/2024), n.5148)

Ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, il tribunale deve accertare l’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre, sia al fine del riconoscimento che della quantificazione dell’assegno divorzile il tribunale dovrà tenere conto dei seguenti elementi: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e della durata del matrimonio (art. 5 L. 898/1970).

Il diritto all’assegno di divorzio (Separazione/divorzio: obbligo al mantenimento dei figli) permane, nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione civile del matrimonio, anche qualora l’ex coniuge avente diritto abbia instaurato una convivenza more uxorio, salvo sussistano i presupposti per la revisione dell’assegno, di cui all’art. 9 comma 1, l. 898/1970.

 Per aversi una rivalutazione, è necessario provare che la convivenza (Coppia di conviventi di fatto: contratto di convivenza.) abbia creato un miglioramento, consolidato e protrattosi nel tempo, delle condizioni economiche dell’ex coniuge avente diritto da ricondursi al contributo al mantenimento prestato dal convivente o dai risparmi di spesa derivanti dalla convivenza.(Cassazione civile sez. I, 07/03/2024, (ud. 29/11/2023, dep. 07/03/2024), n.6111)

Pertanto, non è possibile ritenere sufficiente la mera prova dell’instaurazione di una convivenza more uxorio, in quanto, sostiene la  Cassazione, la stessa potrebbe essere istaurata anche con persona priva di redditi.