Ai sensi dell’art. 7 co. 1 della l. 184/1984 il minore, di cui sia stato accertato lo stato di abbandono, può essere adottato.

L’art. 44 della stessa legge prevede i casi in cui il minore, che non si trovi in stato di abbandono, può essere adottato. Tra questi rientra la c.d. adozione mite (art. 44 lett. d).

 L’adozione mite determina la costituzione di un “vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla esistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la risolutiva recisione dei loro rapporti.” (Cassazione civile sez. I, 01/03/2023, n.6188).

Questo tipo di adozione non fa venire meno il legame giuridico del minore con la sua famiglia di origine ma attribuisce l’esercizio della responsabilità genitoriale all’adottante.

L’adozione mite si distingue dalla c.d. adozione piena, in quanto quest’ultima presuppone l’accertamento dello stato di abbandono e determina il venir meno del legame giuridico tra il minore e la famiglia d’origine.

Lo stato di abbandono necessario per poter giustificare la dichiarazione dello stato di adottabilità deve essere irreversibile.

La Corte di Cassazione in una recente sentenza (Cassazione civile sez. I, 19/03/2024, n.7302) ha sottolineato l’autonomia del procedimento volto all’accertamento dello stato di adottabilità, presupposto necessario per  procedere all’adozione legittimante, rispetto a quello volto alla disposizione dell’adozione mite. Pertanto, nel corso di un procedimento di accertamento dello stato di abbandono non può essere assunta “nessuna decisione che faccia applicazione dell’art. 44 lett. d l. 184/1984.”

Questo significa che non è possibile realizzare un “passaggio endoprocedimentale” da una procedura all’altra e convertire la domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in domanda volta alla dichiarazione di adozione mite. (Cassazione civile sez. I, 19/09/2023, n.26791).