In tema di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, l’art. 262 secondo comma c.c.statuisce che “se la filiazione nei confronti  del  padre  è  stata  accertata  o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della  madre, il  figlio  può  assumere  il  cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre”.

Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione che ha espresso il principio di diritto secondo cui se il figlio nato fuori dal matrimonio viene riconosciuto tardivamente dal padre l’individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, il quale deve tenere in considerazione l’interesse del minore e la sua volontà.

Sul presupposto, infatti, che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, l’attribuzione del cognome (Il cognome del figlio: quello della madre o del padre?) che il minore va ad assumere nel caso di riconoscimento tardivo da parte del padre non è automatica, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Quest’ultimo, avuto riguardo al modo più conveniente di individuazione per il fanciullo, anche in relazione all’ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, e prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, indicherà il cognome del genitore che il minore assumerà.

L’organo giudicante, ai fini dell’individuazione del cognome, dovrà avere riguardo unicamente all’interesse del figlio ed alla tutela del diritto all’identità personale.

Si precisa infine che l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 262 c.c. è da tenere distinta dall’ipotesi prospettata dal primo comma della stessa norma, che invece riguarda il riconoscimento del figlio effettuato contemporaneamente dai genitori non coniugati.

In tal caso, a seguito della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 131/2022, il figlio assumerà i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, di attribuire il cognome (La moglie può mantenere il cognome del marito anche in caso di separazione o divorzio?) di uno di loro soltanto.