La giurisprudenza maggioritaria ritiene che la costituzione di un nuovo nucleo familiare comporta indubbiamente un aumento di spese per chi è già obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento per figli nati da un’altra relazione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha precisato che la riduzione dell’assegno di mantenimento non consegue automaticamente: la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico ed immediato presupposto che impone la rideterminazione dell’assegno di mantenimento. 

L’onerato deve chiedere innanzi al Tribunale competente la riduzione dell’assegno di mantenimento.

Affinché la domanda venga accolta dal Giudice adito, è necessario che l’obbligato alla corresponsione del mantenimento dimostri, in concreto, un effettivo depauperamento delle proprie sostanze.

Qualora non venga raggiunta la prova, il genitore onerato non potrà ridurre l’importo del contributo mensile che corrisponde ai figli avuti in precedenza.

Il genitore onerato deve altresì superare la logica presunzione secondo la quale tutte le spese del quotidiano e straordinarie dell’obbligato sono divise, quantomeno equamente, con la compagna/o o con la moglie/marito con cui forma il nuovo nucleo familiare.