E’ noto come l’assegno mensile che il genitore non collocatario è tenuto a versare all’altro per il mantenimento del figlio minorenne ovvero economicamente autosufficiente non sia di regola da ritenersi omnicomprensivo di qualsivoglia spesa da sostenere.

Vi sono, infatti, delle spese c.d. straordinarie o extra assegno non ricomprese nell’assegno di mantenimento che i genitori devono suddividersi, nella percentuale stabilita, e al momento in cui si rendano necessarie.

Le spese straordinarie non essendo determinabili a priori non potranno essere già ricomprese nell’assegno di mantenimento destinato, invece, alle spese ordinarie del figlio ed il particolare a contribuire ai costi di vitto e alloggio, sostenuti dall’altro genitore.

In merito a tali spese straordinarie, il Tribunale di Milano ha approvato, lo scorso 14 novembre,  le “Linee guida sulle spese extra assegno di mantenimento” indicando compiutamente i criteri ai quali attenersi per individuare non solo quali spese debbano ritenersi straordinarie bensì suddividendo le stesse tra spese che richiedono il preventivo accordo (anche in quanto maggiormente onerose) e quelle che non richiedono tale accordo (quali a titolo esemplificativo le tasse scolastiche).

In particolare il Foro milanese, sulla falsa riga di altri Tribunali che già avevano formulato Protocolli d’intesa sulla regolamentazione delle spese straordinarie ha così escluso dall’assegno di mantenimento le spese mediche,  scolastiche, extrascolastiche, fornendo per ciascuna tipologia un elenco specifico delle voci di spesa.