Il nostro ordinamento stabilisce che, dopo aver contratto matrimonio, la moglie possa aggiungere al proprio il cognome del marito, conservandolo anche durante l’eventuale stato vedovile.

A seguito di separazione consensuale o di separazione giudiziale, infatti, avendosi solo un allentamento del vincolo coniugale e non il completo venir meno dello stesso, la facoltà della moglie di acquisire il cognome del marito non si modifica. 

La disciplina del cognome a seguito di separazione differisce però in caso di divorzio.
Cosi come disposto anche nel Codice civile, la moglie, contestualmente alla sentenza di divorzio che porta allo scioglimento del vincolo coniugale, perde anche la possibilità di utilizzare il cognome del marito.

Per completezza, anche a seguiti di divorzioè corretto precisare però che ci sono casi eccezionali in cui può essere concesso alla moglie di mantenere il cognome dell’ex coniuge

Il Tribunale, solo se chiamato a decidere sul tema a seguito di presentazione di un’apposita richiesta da parte dell’interessata, può valutare la possibilità di quest’ultima di mantenere il cognome del marito anche a seguito del venir meno del vincolo, solo però, se ciò risulta essere necessario a dare tutela ad un interesse meritevole (per esempio nei casi in cui la moglie, all’interno della propria attività lavorativa, è riconosciuta con il cognome del marito). 

La decisione in merito è, quindi, lasciata al Giudice e può sempre essere revocata.