L’art 143 del codice civile prevede che dal matrimonio derivi reciproco dovere di fedeltà.
Infatti, l’ infedeltà coniugale comporta l’addebito in sede di separazione al coniuge responsabile dell’ comportamento infedele nonché un eventuale risarcimento danni.
In giurisprudenza però, vi sono diversi casi nei quali la posizione dell’amante acquista rilevanza.
È il caso di una sentenza nella quale si stabilisce che l’amante assume il ruolo di “corresponsabile” nell’infedeltà laddove leda diritti inviolabili come la dignità o l’onore, vantandosi ad esempio nel luogo di lavoro in merito alla sua conquista amorosa, oppure diffondendo immagini private a terzi senza il consenso dell’altro.
Secondo la giurisprudenza consolidatasi negli ultimi anni infatti, laddove l’amanteadotti comportamenti lesivi nella durata relazione o dopo, tali da violare i diritti fondamentali può essere obbligato al risarcimento danno.
E’ evidente che spetterà al coniuge tradito l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta denunciata e il danno che gli è rinvenuto accertando così la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo all’amante.
In mancanza di tale responsabilità, l’amantesarà esente da qualsivoglia ripercussione e avrà semplicemente esercitato la sua libertà di scelta.
In conclusione, il coniuge vittima dell’infedeltà dell’altro non può imputare la responsabilità della sofferenza o delle ripercussioni a seguito della scoperta del tradimento all’amante, a meno che tali comportamenti volontariamente messi in atto creino disagio nella vita del coniuge tradito.