La legge 76/2016 all’art. 1 comma 50 e ss. ha introdotto la possibilità, per i conviventi di fatto, di disciplinare i lororapporti patrimoniali e divenire titolari di alcuni dei diritti tipici delle coppie coniugate.

requisiti per la stipula di un contratto di convivenza sono individuati dall’art. 1 comma 57 della citata legge e prevedono che le parti non debbano già essere legate da alcun vincolo derivante da  matrimonio, unione civile o altro contratto di convivenza, oltre che essere maggiorenni, non interdetti e uniti chiaramente da un legame affettivo stabile.

Con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, da redigere nella forma della scrittura privata, i conviventi possono regolare la modalità di contribuzione economica al ménage familiare. I conviventipossono optare per la comunione o per la separazione dei beni e decidere di comune accordo in che misura ognuno di essi dovrà contribuire alle spese del nucleo.

 L’avvocato o il notaio che redigono la scrittura privata devono attestare la conformità del contenuto del contratto di convivenza alle norme imperative e all’ordine pubblico. Successivamente il professionista incaricato trasmette il contratto di convivenza al Comune di residenza delle parti che provvede alla registrazione.

I vantaggi che possono derivare dalla sottoscrizione di tale contratto, oltre che di organizzazione economica del nucleo, hanno per oggetto la possibilità per un convivente di nominare l’altro suo rappresentante in caso di decisioni che riguardano la salute e le disposizioni post-mortem, il diritto di visita nei confronti dell’altro convivente detenuto in carcere e l’accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero.

Vi sono, tuttavia, importanti differenze rispetto al matrimonio. Tra le più rilevanti si può citare il fatto che isottoscrittori del contratto di convivenza non acquisiscono diritti successori e, in caso di scioglimento della convivenza, non diventano titolari del diritto a ricevere un assegno di mantenimento da parte dell’ex.