Entrambi i genitori hanno, nei confronti dei figli, l’obbligo di mantenerli, istruirli, educarli oltre che di assisterli moralmente.

Si tratta di doveri che compongono in generale i c.d. obblighi di assistenza familiare, stabiliti espressamente dal codice civile.

Le conseguenze della violazione di tali obblighi, oltre ad essere oggetto di valutazione in sede di separazione o divorzio, sono rilevanti sia sul piano civile, sia su quello penale.

Per il diritto civile tale violazione, se avviene con modalità tali da offendere la dignità del coniuge può divenire fonte di responsabilità extracontrattuale. 

Il diritto penale punisce invece all’art.570 c.p. il soggetto che, in qualità di genitore o coniuge, si sottrae agli obblighi di assistenza familiare.

La fattispecie delittuosa che rientra nel Titolo dedicato ai reati contro la famiglia, si configura però solo qualora la parte lesa si trovi in stato di bisogno.

Il coniuge/genitore che viola il dovere di assistenza materiale, lasciando privo di mezzi l’altro, oltre a disattendere una norma del codice civile, rischia quindi  di essere perseguito per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art.570 c.p.).

Il reato si ritiene comunque configurabile anche quando la famiglia non versa in stato di indigenza solamente grazie ad aiuti ricevuti da altri soggetti/familiari diversi dal genitore tenuto all’assolvimento  di tale obbligo. 

Ultima nota merita anche il nuovo art.570 bis c.p., in vigore dall’aprile 2018, che estende l’applicazione delle pene previste dalla norma precedente al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno ovvero viola obblighi di natura economica in materia di separazione e affidamento condiviso.