Il Tribunale Ordinario di Pordenone ha emesso in data 13 marzo 2019 un interessante provvedimento in materia di unione civile.

 

L’istituto dell’ unione civile, introdotto con la L. 76/2016, consente ad una coppia di persone dello stesso sesso di unirsi civilmente mediante dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile, alla presenza di due testimoni.

 

Sulla falsa riga di quanto è previsto dall’istituto del matrimonio, nel caso in cui l’unione venga meno tra le parti, queste ultime hanno la facoltà di chiedere ed ottenere lo scioglimento dell’unione civile. 

 

La citata sentenza del Tribunale di Pordenone ha messo in evidenza che, a differenza del matrimonio, non è possibile in caso di scioglimento dell’unione civile autorizzare le parti a vivere separatamente.

 

Inoltre, il Tribunale afferma che  la possibilità di una parte di vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione di una somma a titolo di assegno di mantenimento segue necessariamente i principi espressi nella celebre sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018 in punto di assegno divorzile.

 

In base a questo principio, il Tribunale di Pordenone ha per la prima volta riconosciuto  all’unito civilmente, in presenza di uno squilibrio economico rilevante tra le parti, il diritto ad un assegno di mantenimento parametrato alle perdite di chance subìte per effetto delle scelte lavorative fatte nel corso della relazione da intendersi, sotto il profilo temporale, comprensiva anche del periodo di convivenza di fatto prima della contrazione del vincolo.

 

La decisione del giudice friuliano pone in evidenzia numerose differenze tra lo scioglimento del vincolo di matrimonio con quello dell’unione civile, soprattutto in merito alla quantificazione dell’assegno di mantenimento.