Spesso, a seguito di separazione e/o divorzio, il giudice nell’assegnare la casa coniugale non chiarisce quali spese saranno a carico dell’assegnatario e quali a carico del proprietario.

L’assegnazione della casa coniugale fa sorgere a favore del beneficiario il diritto di godimento dell’immobile.

Ma quali tasse dovrà pagare l’assegnatario della casa familiare? 

Per quanto riguarda l’imposta municipale (IMU) che deve essere pagata dai possessori di immobili, la legge ha chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’IMU, “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
In caso di separazione e divorzio, con l’assegnazione della casa coniugale viene attribuita all’immobile la qualifica di “abitazione principale”.

Tuttavia, da qualche anno l’IMU non è più dovuta sull’abitazione principale:  sul punto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare di marzo 2020, ha ribadito che: “continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata, già assimilata all’abitazione principale”.

Ciò vale anche in caso di assegnazione della casa familiare al convivente non coniugato che sia stato individuato dal Tribunale quale genitore collocatario dei figli della coppia.

Se, però, l’immobile oggetto di assegnazione è un immobile di lusso rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9, l’IMU sarà in capo al 100% all’ex coniuge assegnatario.

Il medesimo discorso vale anche per la TASI, poiché dal 1 gennaio 2016 il soggetto assegnatario gode della totale esenzione dal pagamento del tributo.

Per quanto concerne invece la tassa sui rifiuti (TARI)  essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo l’immobile suscettibile di produrre rifiuti. Poiché il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e poiché il soggetto che produce i rifiuti è chi utilizza l’immobile, ne consegue che l’obbligo del pagamento della tassa rimane in capo all’assegnatario dell’ex-dimora coniugale.