Accade di frequente che i coniugi (siano essi in comunione dei beni o in regime di separazione dei beni) abbiano acquistato, oltre alla prima casa coniugale, anche una seconda casa al mare o in montagna, cointestandola ad entrambi.

 

In caso di separazione personale tra marito e moglie, ci si interroga quale potrebbe essere la sorte nonché la gestione della seconda casa di villeggiatura frequentata dalla famiglia. 

Infatti, in numerose posizioni, nessuno dei coniugi è disposto a rinunciare all’utilizzo della seconda casa al mare o in montagna.

 

In caso di separazione giudiziale, il tema della seconda casa non sarà affrontato dal giudice in quanto quest’ultimo potrà solamente disporre l’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli. Il giudice non ha poteri decisionali sulla seconda casa.

 

In caso di separazione consensuale, invece, marito e moglie potranno certamente stabilire congiuntamente come regolare la gestione della seconda casa al mare o in montagna.

 

Le soluzioni tuttavia non sono molte.

Infatti, i coniugi potranno decidere alternativamente di vendere la casa di villeggiatura a terzi oppure uno dei due coniugi potrà, qualora avesse le risorse, comprare la quota di proprietà dell’altro oppure marito e moglie dovranno prevedere una turnazione per poter soggiornare presso la seconda casa.

 

Pertanto in assenza di accordo circa un’eventuale vendita della casa (a terzi o reciproca) e/o in caso di separazione giudiziale, l’abitazione in comproprietà dovrà seguire le regole della comunione ordinaria (artt. 1100 c.c. e ss.).