Quando due coniugi decidono di separarsi, uno dei problemi fondamentali è costituito dalla scelta del c.d. “collocamento” del figlio. 

Con chi dovrà abitare il minore? Con il papà oppure con la mamma?

Il criterio guida utilizzato dalla giurisprudenza è quello dell’interesse preminente del minore, il cui benessere dev’essere posto al centro di ogni decisione che lo riguardi. 

A tal riguardo, suscita particolare interesse la recente decisione presa dal Tribunale di Como il 13 marzo 2019 che, in tema di separazione, ha riconosciuto il diritto del minore a conservare i legami affettivi anche con soggetti non consanguinei. 

In tale separazione, il contrasto tra i coniugi riguardava l’affidamento della figlia minore posto che il marito, qualificandosi come “genitore sociale” e quindi non padre biologico, aveva chiesto l’affidamento della stessa ai Servizi Sociali territoriali con collocamento presso di sé; viceversa, la madre biologica richiedeva l’affidamento in via esclusiva della figlia con collocamento presso la residenza materna, seppur sotto il controllo dei suddetti Servizi.

La circostanza che la minore non è biologicamente figlia di ambedue i coniugi separati, ma della sola madre, forse potrebbe indurre a pensare che la soluzione più ovvia sarebbe affidarla proprio a lei. E invece no, perché nel caso di specie ha giocato un ruolo fondamentale il principio dell’interesse preminente del minore. 

Pertanto una volta constatato che la figlia aveva un rapporto significativo con il genitore socialeil Tribunale di Como ha ritenuto più opportuno collocare la bambina presso il genitore sociale: l’affidamento esclusivo con collocamento presso la madre, infatti, avrebbe pregiudicato anche il rapporto con la figura paterna, che rappresenta il riferimento affettivo ed esistenziale per lei più rassicurante. 

Dunque, in questo caso, in materia di separazione, il Tribunale ha deciso di far prevalere il legame affettivo a discapito del mero legame biologico.