Una doverosa premessa.

L’affidamento dei figli è diverso dal collocamento della prole.

L’affido è l’esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento invece concerne invece il luogo ed il tempo trascorso dai figli con un genitore in caso di separazione e/o divorzio.

Infatti, accade di frequente che l’affidamento sia condiviso tra i genitori, ma che i figli vengono collocati prevalentemente presso un solo genitore.

La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che tra i criteri per quantificare l’assegno di mantenimento dei figli in caso di separazione /o divorzio rientri, di certo, anche il tempo trascorso dai figli con un genitore piuttosto che un altro.

Infatti, se il tempo di permanenza con un genitore è di gran lunga superiore rispetto all’altro genitore, quest’ultimo dovrà certamente corrispondere un assegno di mantenimento mensile per i figli, in quanto il genitore collocatario avrà maggiori spese per i figli.

La giurisprudenza quindi, in caso di separazione e/o divorzio, ritiene che se i tempi di permanenza dei figli con i genitori fossero, di fatto, paritetici, allora potrebbe prevedersi un mantenimento diretto per la prole: ogni genitore dovrebbe così mantenere il figlio direttamente senza versare alcun assegno all’altro genitore, salvo dividersi le spese straordinarie per i figli.