La giurisprudenza è una materia fortunatamente sempre in evoluzione. I giudici infatti devono necessariamente tenere conto della società contemporanea, dei cambiamenti della stessa e degli usi e costumi in continuo divenire e cambiamento.
Un esempio concreto di tale attenzione verso la realtà fattuale concerne il regime probatorio processuale e nello specifico la produzione di documenti informatici.
Infatti, accade ormai di frequente che, a causa dell’innovazione tecnologica, le parti producano come prova processuale mail ricevute ed inviate dal proprio computer, messaggi (SMS) mandati e ricevuti dal proprio cellulare o smartphone e ancora messaggi Whatsapp o comunque messaggi inviati/ricevuti tramite altri social network.
È d’evidenza che sino a qualche anno fa suddetti mezzi di prova non esistessero e pertanto nulla veniva importato all’interno della realtà processuale della separazione e del divorzio. La giurisprudenza deve quindi sempre tenere in considerazione i grandi cambiamenti della società e delle abitudini delle persone.
Ma che valore giuridico hanno le mail ed i messaggi del telefono (sms) e di whatsapp?Nel processo, il Giudice deve o non deve tenerne conto?Le ingenti produzioni di mail e messaggi (sms e whatsapp) sono una prova?
Queste sono le domande che ci pongono quotidianamente i clienti in caso di separazione e di divorzio. Tali quesiti possono avere oggetto sia la relazione personale dei coniugi (rapporti extraconiugali) sia gli aspetti economici.
Un caso su tutti: se un coniuge chiede il pagamento delle spese straordinarie per il figlio e l’altro coniuge non contesta prontamente la richiesta, le spese sono dovute o meno?
È valida quindi la risposta alla mail o al messaggio (sms/whatsapp) come metodo di contestazione?
La Suprema Corte ritiene che la mail ed i messaggi (sms/whatsapp) abbiano piena efficacia probatoria ex art. 2712 codice civile.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nel caso sopraindicato della richiesta delle spese straordinarie per i figli la risposta è positiva: le spese sono dovute se l’altro coniuge non le contesta.
Quindi la mail e i messaggi (sms/whatsapp) ogni altra rappresentazione meccanica di fatti o cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.