A seguito di separazione e/o divorzio, gli ex coniugi hanno il potere di regolamentare  i propri rapporti patrimoniali scaturenti dalla rottura dell’unione.

Tali accordi, però, non dovranno mai contrastare con la regola dell’inderogabilità dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio, né tantomeno essere contrari agli interessi dei figli o del coniuge più debole. 

Gli accordi, quindi, non sono validi a priori: si distinguono a seconda del loro contenuto ed in base al momento in cui vengono assunti. 

Quanto al contenuto, essi possono concernere solo aspetti eventuali della separazione, dunque non possono derogare agli obblighi di educazione e mantenimento della prole. Possono distinguersi in: accordi ad integrazione di quelli giudiziali, accordi modificativi, accordi anticipatori delle intese che dovranno poi essere ratificate in tribunale, o accordi sostitutivi di quelli raggiunti per via formale (quando risultino essere simulati).

È importante, poi, contestualizzare il momento in cui tali accordi vengono raggiunti: quando sono precedenti all’accordo contratto in sede di giudizio di separazione o di divorzio, saranno legittimi i patti non interferenti con gli accordi giudiziali, i patti ritenuti “migliorativi”, nonché i patti che non alterino il contenuto minimo indispensabile del regime di separazione. 

Se sono contemporanei alla separazione o al divorzio, per affermarne la validità occorrerà escludere che si tratti accordi “simulatori” (trattasi di accordi con cui le parti pattuiscono di non aver mai voluto, in realtà, separarsi).

Se successivi, infine, la giurisprudenza lascia ampio spazio all’autonomia negoziale, perché spesso vengono adottati per risolvere questioni di dettaglio che inizialmente non si era ritenuto di disciplinare: resta fermo che non devono interferire con gli aspetti essenziali dell’accordo omologato e devono rispettare sempre il limite dell’inderogabilità dei diritti e dei doveri del matrimonio.

Gli accordi integrativi in sede di separazione e divorzio, quindi, non sono validi a priori; occorre sempre verificare l’oggetto e il tempo della loro conclusione rispetto alla formalizzazione della separazione o del divorzio.