La separazione o un divorzio con un regime di affidamento condiviso del minore non implicano assolutamente che i genitori debbano trascorrere pari tempo con il proprio figlio.

Infatti, la regola generale è che il Giudice individua il genitore c.d. collocatario con il quale il minore vive in modo prevalente rispetto all’altro genitore.

Trascorrere meno tempo con il proprio figlio non incide minimamente sull’affidamento condiviso, infatti le scelte del figlio più rilevanti (istruzione, sanitarie, residenza…) dovranno essere comunque prese di comune accordo.

In caso di separazione o divorzio, La possibilità di prevedere una regolamentazione pari tempo dei genitori con il proprio figlio può derivare, attualmente, solo da un accordo tra le parti. 

Nella maggior parti dei casi la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza, infatti nell’interesse del minore, occorre valutare le reali condizioni del proprio quotidiano. 

Infatti, indipendentemente da un affidamento congiunto, la scelta del pari tempo non può basarsi esclusivamente sulla volontà del genitore, ma occorrerà tenere in considerazione anche altri fattori, quali ad esempio: l’orario di lavoro dei genitori, la distanza delle abitazioni, l’idoneità della casa dei genitori… .

In sede di separazione e divorzio, tutto deve essere calibrato in base all’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena che tenga conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.