L’azione revocatoria ordinaria disciplinata dagli artt. 2901 e seguenti c.c.prevede che i creditori possano, nel rispetto di determinate condizioni, richiedere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti  di tutti quegli gli atti di disposizione del patrimonio con i quali i debitori abbiano recato pregiudizio alle loro ragioni.

Vediamo il caso in cui i coniugi prevedano nell’accordo di separazione o divorzio un trasferimento immobiliare.

Secondo la giurisprudenza consolidata, anche l’attribuzione patrimoniale (trasferimento immobiliaire) da parte di uno dei coniugi in favore dell’altro – che risulti essere  pregiudizievole alle ragioni del creditore disponente – prevista in sede di separazione o di divorzio, può essere soggetta ad azione revocatoria, ovviamente nel rispetto di tutti gli altri requisiti ex lege.

Infine, la Cassazione ha dichiarato ammissibile l’azione revocatoria ordinaria  riferita anche al trasferimento immobiliare effettuato da un congiunge in favore dell’altro in ottemperanza di quanto accordato in sede di separazione consensuale omologata con decreto dal Tribunale oppure in sentenza di divorzio congiunto.