Dal 1982 la legge italiana consente alla persona di ottenere la rettificazione legale in seguito al mutamento di sesso, dopo la quale la persona può contrarre matrimonio con un’altra persona del proprio sesso biologico.

Quanto agli effetti sull’eventuale precedente matrimonio, la questione è stata molto dibattuta sin dall’entrata in vigore della legge in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

La stessa legge del 1982 prevedeva che la sentenza di rettificazione “provocasse” lo scioglimento del matrimonio; difficoltà di interpretazione si ponevano di fronte a tale dettato e ci si interrogava se si dovesse intendere lo scioglimento come un effetto automatico della sentenza, o come causa di scioglimento senza che fosse necessaria previa separazione.

La questione ha trovato soluzione nel 2016 con la legge n. 76 che regola l’unioni civili. Tale legge consente ai coniugi che non volessero sciogliere il loro vincolo matrimoniale in seguito al mutamento di sesso di uno dei due, di costituire un’unione civile.

Nel silenzio dei coniugi si verifica la caducazione automatica del vincolo matrimoniale. Viene però tutelata la volontà dei coniugi di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato, con la facoltà di esprimere la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili; i coniugi devono in questo caso rendere personalmente apposita dichiarazione congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale l’atto di matrimonio era stato iscritto o trascritto.

A questa dichiarazione consegue automatica instaurazione dell’unione civile.