La Legge Cirinnà (L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016), ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili: un istituto giuridico che tutela le persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe alcuni dei diritti e dei doveri tipici del matrimonio.

Il nostro legislatore ha però stabilito delle essenziali differenze tra il matrimonio e le unioni civili: in primis, l’obbligo di fedeltà.

L’art. 143 c.c. in materia di diritti e doveri reciproci dei coniugi stabilisce tra gli altri espressamente l’obbligo di reciproca fedeltà che sorge tra il marito e la moglie sin da quanto la coppia contrae matrimonio.

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata, con obbligo di fedeltà non ci si deve riferire solamente all’obbligo dei coniugi di astenersi da rapporti sessuali con partner diversi, ma anche nell’impegno a non tradire la fiducia reciproca intesa in senso più ampio.

In segno di netta differenziazione dall’istituto del matrimonio, però, la legge Cirinnà non ha previsto per le unioni civili il medesimo obbligo di fedeltà che secolarmente caratterizza le coppie unite in matrimonio.

Ma quali sono le implicazioni?

L’impegno a non tradire la fiducia reciproca e quindi l’impegno a rispettare il coniuge sono visti come un diritto inviolabile dal modello di “famiglia”: la lesione di questo diritto costituisce pertanto un logico presupposto della responsabilità civile di un coniuge nei confronti dell’altro.

La giurisprudenza infatti parla di danno cd. endofamiliare: l’infedeltà, tra le principali cause delle crisi familiari, comporta la lesione alla dignità ed all’onore del coniuge tradito, rappresentando un illecito civile suscettibile di risarcimento danni.

L’unione civile, non essendo stata equiparata sotto ogni profilo al secolare istituto del matrimonio ed, in particolare, non prevedendo il reciproco obbligo di fedeltà nella coppia, sembrerebbe non riconoscere la facoltà di un eventuale azione di risarcimento del danni cd. endofamiliare.

Si ritiene pertanto che si tratti di una lacuna del nostro legislatore, che ha scientemente non esteso alle unione civili l’obbligo di fedeltà, ma non ha così tutelato completamente tutte quelle “moderne famiglie” composte da due persone dello stesso sesso.