È fatto certamente notorio che dal matrimonio derivano diritti e doveri facenti capo sia alla moglie sia al marito.

I doveri sono quelli elencati nell’art. 143 del codice civile ed hanno come oggetto la collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà.

La violazione di suddetti doveri non comporta quale sanzione la sola domanda di separazione avanzata dalla moglie o dal marito. 

La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che qualora la violazione produca la lesione di diritti costituzionalmente protetti, uno dei due coniugi può chiedere il risarcimento del danno endofamiliare non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 c.c..

Tutto ciò peraltro senza che sia stata emessa una pronuncia di separazione con addebito.

È necessario però che la lesione del diritto fondamentale della moglie o del marito sia di particolare gravità e che la violazione avvenga con una modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva.

Una recente pronuncia del Giudice di prima istanza, ribandendo che non rileva una sentenza di seprazione con addebito, ha espressamente dichiarato che la mera relazione extraconiugale non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria per danno endofamiliare.

In altri termini, il venire meno al dovere di fedeltà non legittima automaticamente la richiesta di risarcimento di danno endofamiliare, ma al fine di poter avanza tale domanda è necessario che sia rilevata la modalità insultante ed ingiuriosa.