Un giudizio instaurato inizialmente secondo il rito e le forme previste per il procedimento di separazione giudiziale, caratterizzato dal ricorso promosso da uno solo dei coniugi, può nel corso della prima udienza, ovvero l’udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, definirsi con un accordo delle parti.
Il procedimento di separazione può infatti essere convertito da giudiziale in consensuale già alla prima udienza presidenziale. Se infatti in questa occasione i coniugi raggiungono un accordo, il rito si trasforma e si applicano le forme previste per il procedimento di separazione consensuale. Quest’ultimo infatti si concluderà con un decreto di omologazione degli accordi raggiunti all’udienza presidenziale, mentre il procedimento di separazione giudiziale si definisce con sentenza.

Il rito previsto per la separazione consensuale ha forme procedurali più rapide e snelle: avendo i coniugi già trovato un accordo in ordine alla separazione ed alle domande accessorie alla stessa, il Tribunale si limita ad emanare un decreto di omologazione, con cui recepisce le condizioni di separazione concordate dalle parti, sempre che queste siano ritenute congrue e corrispondenti agli interessi della prole, se esistente. Dall’udienza presidenziale inizia a decorrere il termine dilatorio di sei mesi per poter promuovere giudizio di divorzio, termine che nel procedimento per separazione giudiziale è invece di dodici mesi e decorre da quando il Presidente autorizza in udienza i coniugi a vivere separati (momento che generalmente coincide con la prima udienza Presidenziale).
Infine, la cessazione del regime di comunione legale così decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di udienza Presidenziale che segue per effetto del provvedimento di trasformazione del rito.