Ai sensi dell’art. 2941 del nostro codice civile, tra i coniugi la prescrizione è sospesa.

La ratio di tale previsione deve essere ravvisata nella mancanza di opportunità che tra moglie e marito si debbano porre in essere atti interruttivi della prescrizione per evitare che un eventuale diritto si prescriva.

Ma la prescrizione è sospesa anche tra coniugidopo che è intervenuta laseparazione?

Come noto, infatti, lo stato di coniugio cessa solamente a seguito di una pronuncia divorzile.

Sino al 2014, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che, stante il non venire meno del rapporto di coniugio, anche a seguito di una pronuncia di separazionecontinuava a trovare applicazione la sospensione della prescrizioneex art. 2941 c.c..

La Corte di Cassazione con sentenza n. 7981/2014, nel rispetto di un’interpretazione della legge con funzione evolutiva ed adeguatrice delle norme al tempo corrente, ha precisato che la norma di cui all’art. 2941 c.c. si riferisce al vincolo coniugale pienamente inteso.

Pertanto, ad oggi il principio prevalente in giurisprudenza è nel senso di ritenere che dopo la separazione personale dei coniugi non sussistono più le ragioni che potevano giustificare la sospensione della prescrizione. 

Conseguentemente, laprescrizionetra i coniugidecorrerà a far tempo dal momento del giudicato sullo status e cioè dall’udienza presidenziale nel caso di separazione consensuale ovvero dall’emissione della sentenza parziale non definitiva in caso di separazionegiudiziale.