Ci sono molti diritti e doveri che nascono dal matrimonio.

L’art. 143 del codice civile nell’elencare gli obblighi che sorgono dal vincolo matrimoniale indica per primo quello di fedeltà reciproca, seguito dall’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione.

Ai fini della separazione personale dei coniugi non è necessario che uno dei due abbia violato uno degli obblighi sopra elencati.

La separazione è un diritto ed è (ormai) sufficiente che la coppia possa lasciarsi per mera intollerabilità. 

Non ci deve quindi essere necessariamente un motivo specifico, ma, per esempio, anche il continuo litigare quale sintomo di una concreta incompatibilità tra le parti può giustificare una richiesta di separazione.

Nel caso in cui, invece, i coniugi dovessero separarsi per una causa specifica, è diritto sia della moglie sia del marito poter adire il Tribunale competente al fine di ottenere una sentenza di separazione in cui venga espressamente riconosciuto che la crisi matrimoniale è dovuta a quella particolare motivazione.

In altri termini (giuridici), significa ottenere dal Tribunale un pronuncia di separazione con addebito a carico di uno dei coniugi.

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 9384/2018), non haritenuto essere violazione dell’obbligo di coabitazione, il comportamento di una moglie che si è allontanata dalla casa coniugale dopo aver scoperto che il marito cercava nuove compagnie femminili su siti internet.

I giudici hanno ritenuto che la condotta del marito fosse “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione”.