Che cosa succede nella ipotesi in cui due coniugi, cointestatari di un conto corrente, decidono di separarsi? 

E’ pacifico che, in caso di separazione, l’eventuale saldo attivo del conto cointestato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.

Ciò avviene indipendentemente dalla vigenza del regime patrimoniale della separazione o comunione legale dei beni.

La ragione posta a fondamento a tale regola è che il conto cointestato presume che la titolarità dei beni sia pari al 50% di ciascuno dei due intestatari. 

Nel caso in cui, però, i coniugi avente un conto corrente cointestato decidono di separarsi siano nel regime di separazione dei beni, sussiste una deroga. 

Infatti, nel caso in cui un coniuge abbia prelevato, nel corso della vita matrimoniale, una somma di denaro eccedente la metà di sua spettanza e non sia in grado di dimostrare che tali somme sono state destinate alla cura della  famiglia, quest’ultimo dovrà restituire l’importo eccedente all’altro.

Inoltre, se uno dei due coniugi dimostra che i depositi effettuati sul conto corrente cointestato sono costituiti solamente da propri risparmi o proprie entrare, questo potrà rivendicare la totale proprietà esclusiva delle somme del conto corrente in oggetto ed ottenere che non venga diviso con l’altro coniuge. 

Sussiste un meccanismo di tutela del coniuge che ha il fondato timore che l’altro prelevi tutto quanto sia presente nel conto cointestato prima dell’emissione della sentenza di separazione. In tal caso, infatti è possibile chiedere al Giudice competente di disporre la misura cautelare preventiva del sequestro del conto corrente.