Nel caso in cui il genitore ponga in essere un comportamento pregiudizievole nei confronti del figlio minorenne, il nostro legislatore ha riconosciuto in capo al Tribunale per i Minorenni la facoltà di adottare provvedimenti a tutela dei minori.

Le misure che possono essere adottate dal Giudice variano a seconda della gravità del pregiudizio arrecato al minore. Il provvedimento più incisivo è la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, disposta “quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio” (art. 330 c.c.).

La decadenza dalla responsabilità genitoriale ha l’effetto di sospendere tutti i diritti e doveri tipici della responsabilità genitoriale, escluso l’obbligo per la coppia genitoriale di provvedere al mantenimento della prole. Conseguentemente, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetterà esclusivamente al genitore non destinatario della pronuncia ovvero a diverso Ente individuato dal Giudice minorile. Infatti, molto spesso il Giudice minorile dichiara decaduti i genitori dalla responsabilità genitoriale, affidando il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti a cui è rimesso il compimento di assumere tutte le decisioni a tutela del minore. 

Appare evidente in conclusione come il provvedimento ex art. 330 c.c. sia fortemente incisivo e pertanto adottato nei casi di più grave disinteresse del genitore della tutela del proprio figlio.