La Legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sancisce all’art. 9 comma 1 il divieto di agire per ottenere una pronuncia di accertamento e dichiarazione della non veridicità del riconoscimento ex art. 263 c.c. e, quindi, della paternità del figlio nato con ricorso a detta tecnica di concepimento. Parte minoritaria della giurisprudenza, attraverso un’interpretazione di tipo analogico, estendeva detta preclusione anche a colui che si è reso autore del riconoscimento di figlio pur essendo scientemente a conoscenza della non veridicità dello stesso e cioè di non essere il genitore biologico.

Tuttavia, detta tesi deve ritenersi ad oggi superata dall’assorbente sentenza della Corte Costituzionale n.  127 del 25/6/2020. 

L’Ill.ma Corte ha infatti accertato nella pronuncia de qua la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 263 c.c. sollevata in riferimento all’art. 3 della nostra Carta Costituzionale e alla denunciata disparità di trattamento con l’art. 9 comma 1 della Legge n. 40/2004. 

Secondo l’Ill.mo Giudice delle Leggi, non è comparabile sotto alcun profilo la volontà di generare con materiale biologico altrui, attraverso le moderne tecniche di procreazione medicalmente assistita, con quella di effettuare il riconoscimento di un figlio altrui. 

Infatti, statuisce Ill.ma Corte Costituzionale che: “nel primo caso, la volontà porta alla nascita una persona che altrimenti non sarebbe nata; nel secondo caso, la volontà del dichiarante si esprime rispetto a una persona già nata.”. (Corte Costituzionale, sentenza n. 127 del 25/6/2020)

E’ di conseguenza possibile desumere un principio generale secondo il quale colui che abbia scelto consapevolmente di instaurare con un minore – già in vita e concepito da un soggetto diverso – un rapporto di filiazione, per effetto del riconoscimento, seppur in piena difformità con la realtà biologica,  può successivamente sacrificare lo status del figlio ed istaurare un giudizio ex art. 263 c.c. ed ottenere una pronuncia che accerti che il minore non è il realtà suo figlio.