È dello scorso aprile 2018 un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che interrogata su un caso relativo ad una richiesta di risarcimento del danno da parte di un convivente, a seguito della morte del proprio compagno, ha riaperto la questione relativa agli indici dai quali è possibile desumere che ci si trovi in presenza di una vera e propria convivenza more uxorio. 

Se era, infatti, pacifico che in presenza di alcuni elementi presuntivi (quali ad esempio: una medesima residenza anagrafica, l’esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione alle spese familiari, la coabitazione, etc) si doveva ritenere configurabile una convivenza, meno lo era nell’ipotesi in cui ad una stabile convivenza non coincidesse la coabitazione.

La Cassazione si è espressa sul punto, affermando come gli indici per ritenere di essere in presenza di una convivenza more uxorio non devono essere valutati singolarmente, ma nel contesto generale nel quale si inseriscono.

Non è possibile pertanto escludere la convivenza per il solo fatto che non vi sia la medesima residenza anagrafica, dal momento in cui ci si trovi in presenza di altri elementi indici di tale rapporto. Del resto anche la norma (art.1 l.76/2016) che definisce i conviventi di fatto, non impone che la coppia mantenga la medesima residenza. 

È, quindi, errato fondare il concetto di famiglia di fatto, ormai sempre più comune, come la famiglia fondata sulla coabitazione scordandosi di quello stabile e duraturo rapporto che caratterizza comunque l’unione tra due soggetti, legati da una comunanza di vita e affetti.

Quindi è possibile ritenere che assume rilevanza anche la convivenza more uxorio tra due persone che, assumendo spontaneamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale, abbiamo deciso di dar vita ad un legame stabile, pur in assenza della medesima residenza anagrafica.  

L’assunzione volontaria di un reciproco impegno così come le circostanze del caso concreto possono essere sufficienti per ritenere di essere in presenza di una unione meritevole di rilevanza.