Il regime patrimoniale ordinario dei coniugi è la comunione legale.

In altri termini, la regola è la comunione dei beni, mentre qualora i coniugi intendessero essere disciplinati dal regime della separazione dei beni devono necessariamente manifestare la propria volontà nel momento della celebrazione del matrimonio oppure successivamente.

Tale scelta dovrà essere annotata nell’atto integrale di matrimonio dall’ufficiale dello stato civile.

La comunione legale dei beni dei coniugi, diversamente dalla comunione ordinaria, è priva di attribuzione di quote. Ovvero entrambi i coniugi sono titolari dei beni della famiglia. Marito e moglie sono titolari per intero di ogni bene.

Pertanto, ognuno dei due coniugi possono disporre  dei beni della comunione e l’acquisto del terzo è valido anche in difetto di consenso dell’altro coniuge per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione.

Per gli atti che eccedono l’amministrazione ordinaria, i coniugi invece devono agire congiuntamente.

Il contratto preliminare di vendita stipulato da un coniuge senza la partecipazione ed il consenso dell’altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile anche dall’altro coniuge,  entro un anno dalla momento in cui l’altro ne viene a conoscenza o dalla data di trascrizione dell’atto. 

Invece, nel caso di contratto preliminare di acquisto, poiché i coniugi possono compiere autonomamente atti diretti ad accrescere il patrimonio comune, senza necessità che l’altro coniuge partecipi all’atto di acquisto, il coniuge che non ha partecipato al contratto preliminare non può successivamente intervenire in alcun modo.