L’amministrazione di sostegno è un istituto introdotto dalla legge n. 6 del 2004 volto a tutelare quei soggetti che, a causa di patologie che li rendono parzialmente o totalmente invalidi, non sono in grado di badare a se stessi ed ai loro interessi, anche patrimoniali.

Ma chi può ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno?

L’art. 408 c.c. elenca espressamente “il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Ma per compiere la scelta del soggetto al quale demandare la cura degli interessi dell’amministrato, assumerannoparticolare importanza il clima ed il contesto familiare: infatti, se sussistono gravi motivi ed alla presenza di conflitti endofamiliari (litigi e tensioni), è possibile che la scelta del giudice ricada su un professionista esterno al nucleo familiare.

Per scegliere l’amministratore di sostegno, infatti, il giudice è tenuto a considerare in primis la cura e gli interessi del beneficiario. Una volta accertata la presenza di accesa conflittualità interna al nucleo familiare, la soluzione che consenta di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità è senza dubbio rappresentata dalla nomina di un amministratore esterno. Tale soluzione è volta ad evitare che la conflittualità tra i famigliari inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa.

L’elenco contenuto nel Codice Civile, all’art. 408, quindi, è esemplificativo, poiché non può limitare la discrezionalità del giudice nell’operare la scelta, soprattutto dal momento in cui la legge attribuisce specificatamente allo stesso il potere di scegliere una persona diversa da quelle elencate qualora sussistano gravi motivi. 

Pertanto, nelle ipotesi in cui il nucleo famigliare sia caratterizzato da lacerazioni interne che causano una rottura delle relazioni, delle comunicazioni famigliari, nonché danno luogo a una cultura del “sospetto” che, spesso, ricade attorno ai patrimoni dei congiunti, pur essendovi diversi familiari disponibili la nomina ricadrà su un amministratore di sostegno esterno.

Di non poco conto è, infine, l’incidenza del conflitto sul benessere psicofisico del beneficiario, tale da poter nei casi più gravi compromettere addirittura lo stato di salute dello stesso. La scelta dell’amministratore esterno in questi casi, quindi, rappresenta la massima espressione della tutela degli interessi, delle necessità e dei bisogni del beneficiario nell’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno.