Le azioni di stato sono azioni giudiziali perviste dal nostro ordinamento sia al fine di attribuire ad un soggetto lo status filiationis nei confronti dei genitori, sia a cancellare uno status di figlio acquisito non corrispondente al vero.

In particolare, l’art. 263 c.c. prevede l’impugnazione per difetto di veridicità. 

Tale azione che può essere promossa sia dal genitore che ha compiuto il riconoscimento, sia dal figlio riconosciuto, e infine da chiunque vi abbia interesse.

In merito al favor veritatis ed al favor minoris  si è pronunciata anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. 272/2017 che afferma come la tutela dell’interesse del minore rappresenti principio fondamentale in tutto il sistema normativo sia nazionale che internazionale conferendo al giudice  pieni poteri decisionali rispetto al caso specifico.

La giurisprudenza maggioritaria in passato riteneva  che non si potesse contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del minore alla propria identità. 

La Corte costituzionale invece ha affermato l’innovativo principio concernente la necessità di contemperare il principio della verità biologica con quello dell’interesse del figlio nell’ambito dell’azione di stato di cui all’art. 263 del codice civile, superando così l’automatismo previsto con la precedente giurisprudenza. 

Secondo la decisione della Corte Costituzionale, quindi, il favor veritatis ed il favor minoris non devono essere più intesi alternativamente, bensì all’interno di un giudizio di bilanciamento, che, basandosi sul caso concreto, dovrà essere volto a comparare  “tra gli interessi sottesi all’accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”.