La Suprema Corte di Cassazione Civile si è nuovamente espressa con l’ordinanza n. 19780/2018 riguardo il diritto degli ascendenti ad instaurare e mantenere rapporti significativi con i propri nipoti minorenni. 

In conformità con l’orientamento più recente, la Corte ha affermato che destinataria di tale diritto non è solo la persona legata al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore. 

Non è necessario che quest’ultimo soggetto sia il coniuge del nonno biologico del minore, ma è fondamentale che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore una relazione affettiva stabile, da cui lo stesso possa trarne un beneficio per il proprio benessere psicofisico.

La Suprema Corte ha adottato quindi l’interpretazione di “legame familiare” fornita dalle Corti sovranazionali: il legame familiare non deve essere inteso unicamente come una relazione basata sul dato biologico, ma anche una relazione de facto a condizione che questa sia stabile e di supporto per lo sviluppo, la crescita ed l’equilibrio psicofisico del minore.

In conclusione, la legittimazione ad agire attribuita espressamente ai nonni biologici di un minore dall’art. 317 bisdel codice civile, è oggi riconosciuta anche al c.d. “nonno di fatto”.