La regola generale è che il minore assume il cognome del padre se i genitori riconoscono contemporaneamente il figlio.

L’eccezione invece è la seguente.

Il figlio nato da genitori non sposati assume il cognome del genitore che per primo lo riconosce. 

Il cognome del padre che riconosce successivamente il figlio oppure se, in un secondo momento, la paternità viene accertata giudizialmente il figlio potrà assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

In suddetta circostanza occorre distinguere due ipotesi.

Se il figlio è maggiorenne quest’ultimo può scegliere se assumere il cognome del padre oppure mantenere quello della madre oppure può altresì decidere di conservarli entrambi. 

Se invece il figlio è minorenne è onere del giudice valutare se il cognome della madre deve essere sostituito con quello del padre oppure se il cognome paterno deve essere aggiunto a quello materno.