Una recente pronuncia ha affrontato una tematica molto rilevante: come possono i parenti diversi dagli ascendenti (nonni) – ad esempio gli zii – tutelare il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i familiari minori? 

Il problema è dettato dall’assenza di uno specifico riferimento normativo che garantisca ai parenti diversi dagli ascendenti una tutela del loro diritto, benché  siano da considerarsi parte del nucleo familiare con cui il minore ha diritto di mantenere un rapporto.

Allo stato, come per i nonni prima dell’introduzione dell’art. 317 bis c.c. ad opera del D.lgs. n.154/2013, gli zii sono titolari solamente di un interesse da tutelare in via indiretta.

Lo zio o la zia potrebbero quindi adire il Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 330 c.c. e ss, norma che consente ai familiari diversi dagli ascendenti di presentare un ricorso al fine di veder riconosciuto l’interesse proprio e dei nipoti a mantenere una serena frequentazione che garantisca anche il consolidamento del legame familiare.

In conclusione, l’interesse preminente del minore deve essere la bussola che orienta il Giudice nella valutazione del nucleo familiare che lo circonda. 

Qualora l’analisi del caso concreto comprovi pertanto l’esistenza di un legame affettivo valido del minore con un parente (anche diverso dai nonni) non si vede come poter negare anche a tale soggetto la legittimazione attiva ad esperire in via autonoma un’azione a  tutela del rapporto con il nipote.