Se è vero che i minori di diciotto anni non possono fare donazioni, è altrettanto vero che possono riceverle. Ciò è possibile a condizione che la donazione venga compiuta da un rappresentante legale con la forma di atto pubblico dinanzi al Notaio. 

Di norma la rappresentanza legale del minore viene esercitata dai suoi genitori o di chi esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. 

Ma cosa accade quando uno dei due genitori non è d’accordo o vi è un conflitto di interessi genitorifiglio? In tal caso sarà necessario nominare un curatore speciale che rappresenti gli interessi del minore in giudizio. Se, invece, è uno dei genitori ad essere in conflitto d’interessi con il figlio, sarà l’altro a farsi autorizzare per rappresentare il minore senza che sia necessario l’intervento del genitore in conflitto.

Tuttavia, prima di poter effettuare la donazione di un immobile nei confronti del figliominorenne, la legge impone un controllo da parte del Giudice Tutelare che deve autorizzare i genitori ad intervenire in nome e per conto del proprio figlio nell’atto notarile. Detto controllo è volto alla tutela degli interessi del minore e avrà esito positivo solo se il Giudice riterrà che l’atto di donazione di immobile sia vantaggioso per il minorenne

Prima di compiere l’atto di liberalità occorrerà, dunque, che i genitori presentino istanza di autorizzazione presso la sezione Tutele del Tribunale del luogo ove il minore ha la residenza.

Una volta accertato l’interesse del minore e ottenuta quindi l’autorizzazione del Giudice Tutelare sarà possibile per i genitori donare l’immobile.

In caso di donazione di bene immobile il minore non dovrà essere proprietario di altro immobile.