È frequente che, a seguito di separazione e/o divorzio, le parti intraprendono rispettivamente delle nuove relazioni, le quali possono complicare la gestione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, nonché delle modalità di visita.

In particolare, non è raro che un genitore chieda di poter limitare la frequentazione dei propri figli con l’ex, il quale abbia intrapreso una relazione con un nuovo partner dopo la separazione o divorzio.

Tale richiesta, che sia dettata da mera gelosia o da semplice interesse per la serenità del minore, in ogni caso non trova fondamento all’interno del nostro ordinamento: infatti, nessuna legge vieta che i figli intraprendano rapporti con i nuovi partner dei genitori, sempre che si tratti di relazioni stabili e che non rechino loro pregiudizio.

Pertanto, salvo gravi situazioni, non può essere accolta la richiesta del genitore volta a impedire i rapporti tra i figli e il nuovo partner dell’ex, ancor più se la relazione con lo stesso è ormai consolidata e, quindi, per il tempo trascorso, i minori abbiano già metabolizzato la sua presenza nella vita del padre o della madre.

I figli, infatti, anche dopo la separazione o il divorzio continuano ad avere due genitori con due vite diverse e hanno diritto di partecipare alla vita di entrambi nella sua interezza: senza pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha il diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale in modo graduale e responsabile e avendo cura di far comprendere alla prole che le nuove figure non sostituiscono quelle genitoriali, al fine di non recare loro sofferenza e disagio.

Tuttavia, diverso è il caso in cui il genitore abbia una relazione sentimentale occasionale con altra persona senza che il loro legame sia caratterizzato da stabilità temporale o da convivenza. In questi casi, stante il primario interesse del minore, il Giudice verificherà caso per caso se la frequentazione del nuovo partner possa costituire motivo di pregiudizio o se, invece, rappresenti un elemento di normale sviluppo del loro rapporto con i genitori.

Perciò non è escluso che, su richiesta di un genitore, il Giudice possa disporre una limitazione alla frequentazione dei nuovi partner purché, a seguito di un’attenta analisi del caso di specie, emerga con certezza che la presenza del nuovo compagno/a sia di grave pregiudizio al benessere psico-fisico dei figli.